Art.  1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina:

          a) le attività di coltivazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio delle piante officinali, loro parti, droghe e relativi derivati che, per loro natura, trovano motivo d'uso con la denominazione di «prodotto erboristico»;

          b) la presentazione del prodotto erboristico al fine di garantire al consumatore sia i termini qualitativi sia la corretta conoscenza della destinazione d'uso del prodotto erboristico;

          c) i requisiti professionali dell'erborista e il riconoscimento della sua idoneità ad esercitare l'attività di raccolta, di trasformazione, di lavorazione e di commercializzazione del prodotto erboristico.

      2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività di commercializzazione di piante, loro parti e loro derivati, destinati all'uso alimentare e dietetico, nonché i prodotti classificati come integratori alimentari.